Normativa e Conformità - Ultimo aggiornamento Luglio 2024

REACH - Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche

REACH è una normativa dell'Unione Europea relativa alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle Sostanze Chimiche. È entrata in vigore il 1° giugno 2007 e ha sostituito diverse Direttive e Regolamenti europei con un unico sistema.

La nostra azienda intende ovviamente conformarsi agli obiettivi stabiliti da questa nuova normativa e ha già avviato un piano d'azione per farlo entro la scadenza prevista. Possiamo confermare che stiamo attivamente preparando l'implementazione di questa normativa.

L'obbligo di registrazione riguarda solo gli elementi leganti coinvolti. Attualmente, presumiamo che i nostri fornitori di materie prime effettueranno la pre-registrazione. È essenziale sapere, per voi come utilizzatori di prodotti, se la nostra azienda ottempererà alle norme derivanti da REACH.

Per quanto riguarda la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in particolare per la presenza di sostanze SVHC negli articoli, dichiariamo che: la nostra azienda produce articoli utilizzando materie prime e/o prodotti semilavorati che, alla data odierna, potrebbero contenere sostanze identificate come "Sostanze di Molto Alto Interesse" incluse nell'elenco delle sostanze che richiedono autorizzazione. In particolare, in conformità all'articolo 33, comma 1 e 2 della suddetta normativa, dichiariamo che le parti metalliche dei nostri articoli potrebbero contenere "piombo, CAS n. 7439-92-1" in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) per articolo, con possibile superamento di questa concentrazione nelle leghe per brasatura "Leghe di saldatura dolce" secondo la norma EN ISO 3677:2016 o UNI EN ISO 9453:2021. In ogni caso, l'uso normale o ragionevolmente prevedibile dei nostri articoli non richiede precauzioni particolari. L'unico consiglio è evitare di tagliare o perforare i nostri articoli quando vengono smaltiti alla fine della loro vita utile, poiché ciò potrebbe causare l'esposizione alla suddetta sostanza o la sua dispersione nell'ambiente. Va anche notato che nessuno dei nostri articoli contiene sostanze destinate a essere rilasciate intenzionalmente durante l'uso normale o ragionevolmente prevedibile. I nostri clienti non sono tenuti a registrare alcuna delle sostanze contenute nei nostri articoli.

Altre informazioni aziendali possono essere fornite su richiesta.

Entità legale che presenta: LINBRAZE

UUID dell'entità legale che presenta: ECHA-f0aaa08c-f4a1-44d5-b276-a1ef9951a1aa

RoHS - Direttiva sulla Limitazione di Sostanze Pericolose

Direttiva sulla limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, adottata nel febbraio 2003 dall'Unione Europea.

La direttiva RoHS 1 è entrata in vigore il 1° luglio 2006 ed è richiesta essere applicata e diventare legge in ciascuno stato membro. Questa direttiva limita (con alcune eccezioni in alcuni paesi) l'uso di sei sostanze pericolose nella fabbricazione di vari tipi di apparecchiature elettroniche ed elettriche. È strettamente collegata alla Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) 2002/96/CE che stabilisce obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero per i beni elettrici e fa parte di un'iniziativa legislativa per risolvere il problema dell'enorme quantità di rifiuti elettronici tossici.

La direttiva RoHS 2 (2011/65/UE) è un'evoluzione della direttiva originale ed è diventata legge il 21 luglio 2011, entrando in vigore il 2 gennaio 2013. Affronta le stesse sostanze della direttiva originale migliorando le condizioni regolamentari e la chiarezza legale. Richiede valutazioni periodiche che facilitano l'espansione graduale dei suoi requisiti per coprire apparecchiature elettroniche ed elettriche aggiuntive, cavi e pezzi di ricambio. Il logo CE indica ora la conformità e la dichiarazione di conformità RoHS 2 è ora dettagliata. In caso di cambiamenti nel nostro stato di conoscenza, vi informeremo di conseguenza.

ESCLUSIONI DALLE RESTRIZIONI

È consentita una lega di rame contenente fino al 4% di piombo per peso. (Categoria 6c)

Piombo in saldature ad alta temperatura (ad esempio leghe di saldatura contenenti almeno l'85% di piombo per peso). (Categoria 7a)

Piombo nelle saldature per server, sistemi di archiviazione e memorizzazione, apparecchiature di infrastrutture di rete per commutazione, trasmissione e gestione delle reti per le telecomunicazioni. (Categoria 7b)

Cadmio nei pannelli solari - Moduli fotovoltaici a film sottile di tellururo di cadmio (CdTe) nei pannelli fotovoltaici. L'esenzione per i pannelli solari era nella normativa RoHS originale del 2003 e fu ulteriormente estesa il 27 maggio 2011.

I veicoli automobilistici sono esenti (categoria 4f). I veicoli sono invece trattati nella Direttiva sui veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/CE).